Trasmissione della IV copia del FIR via PEC: aggiornamenti
La Legge di Bilancio emanata a fine del 2017, tramite l’inserimento dell’articolo 194 bis nel codice ambientale, ha disposto che la restituzione della IV copia del formulario di identificazione dei rifiuti possa avvenire anche tramite PEC, senza tuttavia fornire indicazioni precise su come applicare tale disposizione.
La semplificazione così introdotta ha trovato ostacoli e resistenze, stando anche alle interpretazioni non troppo favorevoli da parte di giuristi di fama nazionale.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare in una prima nota risalente al mese di Gennaio aveva precisato che “la norma in oggetto, così come formulata, risulta applicabile senza la necessità di una specifica procedura” fatta salva la possibilità del Ministero di emettere un proprio decreto per stabilire “specifiche modalità operative”.
Nel mese di Luglio in una seconda nota in risposta ad un quesito posto da Confindustria Venezia indicava due modalità alternative applicative della disposizione normativa:
- La scansione della IV copia del FIR può essere trasmessa con PEC dal trasportatore senza firma digitale, sostituendo la trasmissione della copia cartacea a ricalco. La trasmissione via PEC è consentita a condizione che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale, ovvero, provveda successivamente all’invio dello stesso al produttore. Il produttore assolve correttamente gli obblighi di conservazione previsti dalla legge mediante la stampa del file trasmessogli a mezzo PEC, ovvero dell’originale ricevuto in forma cartacea.
- La seconda opzione attuabile dalle imprese in possesso di firma digitale e di un sistema di archiviazione digitale in linea con i requisiti previsti dal CAD, prevede che la scansione della IV copia del formulario firmata digitalmente dal trasportatore sia trasmessa via PEC al produttore sostituendo in tutto e per tutto, ad ogni effetto, la trasmissione materiale della IV copia. La conservazione del documento in formato digitale presuppone il rispetto delle regole previste dal CAD.
Considerati i costi per l’attuazione della modalità illustrata al punto 2, in attesa di indicazioni coerenti da parte del Ministero, consigliamo alle aziende che intendono avvalersi della possibilità di trasmettere via PEC la IV copia del formulario di attivare la modalità illustrata al punto 1 (invio della semplice scansione del FIR via pec), avendo cura di conservare l’originale cartaceo. Le IV copie originali dei formulari potranno essere trasmesse al produttore successivamente (a titolo esemplificativo 1 o 2 volte l’anno).
Da ultimo si segnala che il Ministro dell’Ambiente ha annunciato per fine anno la fine di Sistri e la definizione in tempi brevi del formato digitale dei formulari di identificazione e dei registri di carico e scarico, argomenti sui quali vi aggiorneremo tempestivamente in caso di novità.